La Filarmonica Sparonese, venne fondata nel 1896, come attesta lo statuto della Società qui di seguito, ma già nel 1892 alcuni giovani iniziarono a trovarsi insieme ed a coltivare la passione per la musica...

Regolamento della Società Filarmonica Sparonese
del 30 agosto 1900


L'anno milleottocentonovantasei in Sparone Canavese si è istituita una società filarmonica con apposito regolamento.
Indi adunatasi appositamente la società in un'assemblea generale nella sala dell'accademia ed a maggioranza di voti ha deliberato di formare un nuovo regolamento, e passò quindi a voti la nomina di una commissione per formare il presente regolamento, detta commissione ha stabilito quanto segue:
Art. 1 - Non potranno far parte a detta società le persone indegne che non possiedono buona moralità e onestà, cioè tutti coloro che hanno subìto condanna penale per furti, truffe e simili contro l'ordine pubblico.
Art. 2 - Il socio esistente o quello che vorrà far parte a detta società dovrà sottomettersi al disposto del presente statuto ed ottemperare a tutte le condizioni che in esso vengono espresse.
Art. 3 - Possono anche far parte della banda musicale soci onorari e benefattori della medesima, mediante che corrispondano al disposto dell'art. 1.
Art. 4 - La società è composta di 5 qualità di soci, effettivi, fondatori, aggregati, onorari e benemeriti.

a) I soci effettivi sono quelli che prestano l'opera loro ed hanno depositato £. 50,00 per la spesa degl'istrumenti e £. 5,00 d'entrata.
b) I soci fondatori sono quelli che parteciparono alla fondazione della società.
c) I soci aggregati sono quelli che prestano la loro opera con la batteria della musica, o col canto, questi sono esenti da qualunque pagamento e non hanno alcun diritto di sorta.
d) I soci onorari sono quelli che pagano una o più azioni per tre anni consecutivi.
e) I soci benemeriti sono quelli che hanno procurato un vantaggio alla società o che pagano una somma una volta tanto, oppure una lascita.
Art. 5 - Ai soci effettivi, fondatori e aggregati in caso di morte la società presterà il servizio funebre completo gratuitamente con l'obbligo di portare il lutto sull'istrumento, in caso di matrimonio avranno diritto alla serenata secondo l'uso, gratuitamente.
Art. 6 - I soci onorari e benemeriti in caso di morte avranno diritto all'accompagnamento funebre gratuitamente.

DOVERI DEI SOCI
Art. 7 - È obbligatoria una esercitazione settimanale sotto la direzione del maestro o di chi ne fa le veci.
Art. 8 - Pel ritardo alle prove più di dieci minuti la multa sarà di £. 0,10, per la mancanza assoluta alla prova la multa è di £. 0,30, salvo giustificato motivo che deve essere presentato all'ora della prova se non è assente dal paese.
Art. 9 - Tutti i soci dovranno prestare l'opera loro senza alcun compenso dovendo i risparmi essere disposti nei fondi sociali.
Art. 10 - Il socio è obbligato di tenere il suo istrumento coi relativi accessori in buono stato, e per qualsiasi causa di sua negligenza dovrà farlo riparare a sue spese.
Art. 11 - Tutti i soci che volessero ritirarsi dalla società tanto i fondatori che i noviziati non avranno alcun diritto di rimborso o ripartizione di sorta dei fondi della società e dovranno pagare le loro multe e tutte le altre spese che occorrono sino a tanto che avranno reso l'istrumento coi relativi accessori di proprietà della società.
Art. 12 - Gli aspiranti allievi che entreranno non avranno diritto ai fondi neppure al voto fintantoché siano abili a suonare e che abbiano pagato le £. 50,00 d'entrata a titolo di deposito e £. 5,00 d'entrata come i fondatori. Il socio allievo che non potesse in una volta pagare la somma sopradetta avrà la facoltà di pagare a rate mensili non meno di £. 1,00 fino a tanto che avrà scontato le £. 55 come gli altri.
Art. 13 - Tutti gli aspiranti allievi dovranno prestare l'opera loro ad ogni occorrenza e presentarsi alla scuola alle ore indicate ed in caso di negligenza solita a quest'obbligo saranno espulsi e perderanno tutti i diritti e le somme pagate.
Art. 14 - I soci non possono suonare negli intervalli del riposo sia nell'accademia che fuori neppure far serenate o concerti senza speciale permesso dal direttore o di chi ne fa le veci.Art. 15 - Il socio non dovrà mai rispondere ai superiori, dovrà neppure attaccar brighe o maldicenze con altro socio ma dovrà far reclamo al direttore e far valere dal medesimo le sue ragioni.
Art. 16 - I soci e gli allievi che prestano servizio nel corpo della musica hanno l'obbligo; 1. Non far osservazione su quanto ordinerà il maestro o il direttore negli esercizi e nelle lezioni; 2. Non allontanarsi dal luogo di riunione senza licenza del direttore, e dovranno sempre tenere un contegno decoroso; 3. Accettare senza osservazioni la parte che a ciascuno verrà assegnata dal maestro adoperando nel disimpegno della medesima qualunque essa sia tutto lo zelo possibile; 4. Non esportar musica di proprietà dell'accademia senza aver ottenuto speciale autorizzazione dal direttore.
Art. 17 - Qualsiasi socio non deve far schiamazzi o imputazioni nella scuola, e se intimato al silenzio, non desista, il maestro o chi ne fa le veci o il direttore potrà infliggergli una multa di 50 centesimi.

AMMINISTRAZIONE
Art. 18 - L'amministrazione della società è composta di un direttore, un vice direttore, un consigliere, un cassiere ed un segretario e tutti avranno voto deliberativo.
Art. 19 - Questi dovranno essere eletti dopo l'approvazione del presente statuto e per gli anni venturi alla prima quindicina di Gennaio di ogni anno e potranno anche essere rieletti.
Art. 20 - Questi 5 membri rappresentano il consiglio di direzione e concordano a qualsiasi occorrenza, in caso di dissenso si radunerà l'assemblea.
Art. 21 - Ogni trimestre il consiglio renderà esatto conto dell'entrata e dell'uscita dell'assemblea generale a detto scopo convocata dal direttore.
I soci saranno avvisati con un biglietto, dal direttore a qualsiasi riunione, siano da prendersi.
Art. 22 - Se al giorno stabilito l'assemblea non si trovasse in numero per lo meno la metà dei soci effettivi l'adunanza sarà rinviata otto giorni dopo senza ulteriore avviso, che sarà valida qualsiasi deliberazione qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 23 - Tutte le deliberazioni prese dall'assemblea si metteranno a verbale seduta stante che sarà firmato dal direttore e dal socio più anziano dei presenti e questo sarà conservato colle altre carte dal segretario.

DOVERI DEL DIRETTORE
Art. 24 - Il direttore deve curare l'andamento della società, mantenere l'ordine e la disciplina, provvedere in caso di bisogno, stare in giudizio avanti le autorità, presiedere le votazioni, e per tutto ciò che riguarda la società in sua mancanza il vice direttore ne farà le veci.
Art. 25 - Spetta alla direzione lo assumere funzioni tanto nel paese che fuori e dare concerti privati sempre che possa derivarne il decoro del paese.

SERVIZIO PER IL COMUNE
Art. 26 - Se per ricevimenti o serenate £. 20, se per feste nazionali £. 10.

Art. 34 - Se un socio si assenta ad un servizio ordinato dal direttore senza giustificato motivo presentato prima di imprendere il servizio sarà sottoposto alla multa di £. 1,00 salvo che sia fuori paese, e se il servizio sarà fuori paese oppure campestre il motivo deve essere presentato il giorno prima.
Art. 35 - Le multe saranno ritirate dal cassiere tutti i mercoledì ed i soci assenti, alla prima prova che siano presenti dovranno pagare la loro multa prima di cominciare la prova; se il socio rifiuta il pagamento verrà senz'altro espulso dalla società e non avrà più nessun diritto su questa, salvo motivo approvato detto in tempo opportuno.
Art. 36 - In qualunque maniera venga deliberato nella sala delle adunanze nessun socio potrà palesare a persone estranee della società di ciò che è stabilito.
Art. 37 - Quando la società di ridurrà a soltanto cinque soci effettivi questi potranno dichiararla sciolta ed i medesimi ripartiranno tutti i fondi sociali di qualunque sorta essi siano.
Art. 38 - La direzione ha la facoltà di aggiustare il maestro nel senso che crederà più opportuno.
Art. 39 - La direzione farà stampare detto statuto e gliene somministrerà una copia a ciascun socio.
Art. 40 - Per tutto ciò che non siasi espresso nello statuto, l'assemblea generale a maggioranza di voti potrà aggiungere o diminuire nuove disposizioni.

Sparone, 30 agosto 1900